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Agevolazioni
Con riferimento alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è
possibile detrarre ai fini IRPEF le spese relative alla realizzazione
dell'impianto di condizionamento del vostro edificio. Riportiamo
di seguito alcuni brani delle suddetta legge.
Per maggiori informazioni:
A. sito web
Ministero delle Finanze
B. e-mail: info@klimartsrl.com
1. Generalità
2. Soggetti che possono fruire
della detrazione e limite di spesa
3. Interventi che danno diritto
alla detrazione
4. Categorie di intervento edilizio
5. Spese che danno diritto alla
detrazione e detrazione d'imposta
6. Cumulabilità con altre
agevolazioni
7. Adempimenti richiesti dal regolamento
di attuazione per fruire della detrazione
1. Generalità
L'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ha introdotto una speciale detrazione dall'imposta lorda e
fino a concorrenza del suo ammontare da far valere, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a fronte delle
spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste
a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici
residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali
di qualunque categoria, anche rurale, di taluni interventi
illustrati nei successivi paragrafi. La detrazione è
pari al 41 per cento delle spese sostenute per la realizzazione
di detti interventi. L'ammontare delle spese sul quale calcolare
la detrazione non può superare una soglia predeterminata
dal legislatore. Come disposto dal comma 3 dello stesso articolo
1, è stato emanato il decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale
sono state dettate le modalità di attuazione della
disposizione, nonché le procedure di controllo. Nello
stesso regolamento, per espressa previsione dell'articolo
1, comma 7, della legge in argomento, sono state fissate alcune
cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.
Con decreto dirigenziale è stato approvato il modulo
da presentare ai Centri di servizio delle imposte dirette
e indirette competenti, individuati con lo stesso decreto,
nel quale devono essere indicati tutti i dati necessari per
fruire della detrazione in esame. L'articolo 13, comma 3,
della stessa legge n. 449 del 1997, ha stabilito l'applicabilità,
tra le altre, delle disposizioni contenute nell'articolo 1,
commi 1, 2 e 3, anche per le spese sostenute nel 1996 e 1997
per gli interventi di ripristino delle unità immobiliari
dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi
sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria
nell'anno 1996. Con la presente circolare vengono forniti
gli opportuni chiarimenti in merito alle disposizioni in questione
al fine di garantirne un'uniforme interpretazione.
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2. Soggetti che possono fruire della
detrazione e limite di spesa
Tenuto conto del tenore letterale del comma 1, che introduce
la detrazione d'imposta ai fini dell'Irpef a favore dei contribuenti
che sostengono spese per la realizzazione degli interventi
ivi previsti senza porre ulteriori condizioni né soggettive
né oggettive, si deve ritenere che possano fruire della
detrazione tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti
e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono
o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul
quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle
disposizioni in argomento e che hanno sostenuto, nei periodi
d'imposta 1998 e 1999, le spese di cui trattasi, se le stesse
sono rimaste a loro carico. Hanno, quindi, diritto alla detrazione,
se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste
a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile,
il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto,
abitazione), ma anche l'inquilino e il comodatario. Tra i
possessori dell'immobile sono compresi i soci di cooperative
non a proprietà indivisa, assegnatari d'alloggi anche
se non ancora titolari di mutuo individuale. I soci di cooperative
a proprietà indivisa, assegnatari d'alloggi sono compresi,
invece, tra i detentori dell'immobile.Va, inoltre, precisato
che il possessore o detentore dell'unità immobiliare
residenziale può anche assumere la qualifica d'imprenditore
individuale, anche agricolo, se l'immobile relativo all'impresa
sul quale sono realizzati gli interventi non costituisce bene
strumentale per l'esercizio dell'impresa, né bene alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa medesima e, conseguentemente, a norma dell'articolo
57 del Tuir, concorre a formare il reddito secondo le disposizioni
relative ai redditi fondiari. La norma in esame trova, altresì,
applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo
5 del Tuir, che producono redditi in forma associata. Si tratta
delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice e dei soggetti ad essi equiparati, nonché
delle imprese familiari. Per i soggetti che svolgono attività
commerciale in forma associata, valgono i chiarimenti forniti
a proposito degli imprenditori individuali con l'ulteriore
precisazione che per l'individuazione dei soggetti che hanno
diritto alla detrazione e dell'importo spettante, determinato
sulla base delle quote di partecipazione, si osservano le
previsioni contenute nello stesso articolo 5 del Tuir. Il
limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41% al
fine di determinare la suddetta detrazione va riferito alla
persona fisica e alla singola unità immobiliare sulla
quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. A
tale conclusione si perviene sulla base di diverse argomentazioni.
In primo luogo, la norma, a differenza d'altre disposizioni
che hanno previsto agevolazioni fiscali in occasione della
realizzazione di particolari opere sulle unità immobiliari,
come, ad esempio, l'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9 (norme per l'attuazione del piano energetico nazionale
che consentiva una deduzione a fronte delle spese per interventi
atti a realizzare il risparmio energetico negli edifici, non
correla il limite di spesa per la fruizione della detrazione
al fabbricato sul quale sono eseguite le opere né al
relativo reddito. Inoltre, è previsto che, a fronte
del sostenimento di dette spese compete una detrazione nella
misura del 41 per cento sino ad un importo "massimo"
delle stesse di 150 milioni. La formulazione "sino ad
un importo massimo" lascia chiaramente intendere che,
trattandosi d'imposta personale, ciascun contribuente non
può superare, ai fini della detrazione stessa, l'importo
di 150 milioni. Va osservato, inoltre, che la locuzione "sulle
singole unità immobiliari" assume rilievo autonomo
ai fini del limite di 150 milioni ed è utilizzata in
contrapposizione all'espressione relativa "sulle parti
comuni degli edifici residenziali". Pertanto, il limite
soggettivo di 150 milioni va correlato al limite oggettivo
relativo alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione
sulle unità immobiliari. Ciascun contribuente ha, quindi,
diritto a calcolare la detrazione su un importo massimo di
150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale
sono realizzati gli interventi previsti nella disposizione
in esame. Inoltre, la detrazione compete per ciascun periodo
d'imposta. L'Irpef è, infatti, una imposta personale,
dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione
tributaria autonoma. Dalle considerazioni sopra svolte consegue
che:
- il limite di 150 milioni deve intendersi riferito separatamente
a ciascun anno d'imposta. Quindi, la detrazione può
essere calcolata nel 1998 fino a un importo complessivo di
150 milioni per ciascun'unità immobiliare relativamente
alla quale, nello stesso anno, sono sostenute e rimaste a
carico le spese e nel 1999 fino ad un ulteriore importo complessivo
di 150 milioni per ciascun'unità immobiliare relativamente
alla quale le spese sono sostenute e rimaste a carico nello
stesso anno;
- la detrazione compete a ciascuno dei soggetti, possessori
o detentori dell'immobile che abbia sostenuto le spese in
questione, effettivamente rimaste a carico, sempre nel limite
massimo, per ciascun'unità immobiliare sulla quale
sono realizzati gli interventi, di 150 milioni;
- nello stesso limite di 150 milioni per ogni unità
immobiliare ciascun avente diritto può calcolare la
detrazione anche per le spese sostenute per gli interventi
sulle parti comuni condominiali indicate al paragrafo 3, attribuite
sulla base delle quote millesimali, nonché per gli
interventi relativi ad ogni unità immobiliare posseduta
o detenuta da società di cui all'articolo 5 del Tuir
e soggetti ad essi equiparati, cui il soggetto interessato
partecipa;
- in caso di comproprietà, di con titolarità
del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali,
ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla
percentuale di possesso, ha diritto a calcolare la detrazione
sempre, nei limiti sopra indicati, in relazione alle spese
sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Analogamente,
alla presenza di un proprietario e di un inquilino o di un
comodante e un comodatario, così come alla presenza
di un nudo proprietario e di un usufruttuario, la detrazione
potrà essere calcolata sulla base delle spese da ciascuno
sostenute, e rimaste a carico, fermo restando il limite individuabile
di L. 150.000.000 per gli interventi realizzati su ciascun'unità
immobiliare. Va, inoltre, precisato che qualora gli interventi
elencati nei paragrafi successivi siano realizzati su unità
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione, in altre parole all'esercizio
dell'attività commerciale, la detrazione spettante
va ridotta al 50 per cento in ossequio ai principi generali
applicabili agli immobili promiscui.
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3. Interventi che danno diritto alla detrazione
Ai sensi della disposizione in commento danno diritto alla
detrazione le spese sostenute per:
a) interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria,
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia realizzati sulle "parti comuni d'edificio",
cosi come definite all'art. 1117 c., "residenziale";
b) gli interventi di cui alla precedente lettera a) - con
l'esclusione della sola manutenzione ordinaria - realizzati
sulle "singole unità immobiliari residenziali".
Si tratta, evidentemente, degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n.457, con l'esclusione, pertanto, degli interventi
di nuova costruzione, salvo il caso di parcheggi pertinenziali.
Nell'ambito delle categorie del recupero del patrimonio edilizio
esistente e della destinazione residenziale, la legge prevede
un ampio ventaglio d'interventi che possono beneficiare delle
disposizioni tributarie in questione, che vanno dalla messa
a norma degli edifici, alla realizzazione di posti auto, all'eliminazione
delle barriere architettoniche, alle misure antisismiche e
di messa in sicurezza statica degli edifici, ecc., e che sono
meglio descritti più avanti. Va precisato che gli interventi
in questione devono riguardare edifici destinati alla residenza
o singole unità immobiliari residenziali. Sono, quindi,
esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale
e direzionale. Per espressa previsione normativa, è
necessario, inoltre, che gli edifici sui quali sono realizzati
gli interventi siano "censiti dall'ufficio del catasto",
oppure sia stato chiesto l'accatastamento; e che sia stata
pagata l'Ici per l'anno 1997, ove dovuta. Gli immobili sui
quali possono essere effettuati gli interventi agevolabili
devono essere situati nel territorio nazionale, in quanto
il legislatore, riferendosi espressamente agli interventi
di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ha inteso
prevedere l'agevolazione solo per detti immobili. I lavori,
invece, possono essere eseguiti anche da imprese non residenti
nel territorio dello Stato.
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4. Categorie d'intervento edilizio
Gli interventi edilizi rubricati nella legge d'incentivazione
sono, innanzi tutto, quelli definiti dall'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n.457, ma anche altri, che traggono la loro
definizione da specifici provvedimenti legislativi. Risulta
necessario, pertanto, esaminare le varie definizioni introdotte
nel 1978 al fine di specificare la diversa portata di ciascuna
categoria d'intervento. È necessario, comunque, integrare
la disciplina generale d'ogni singola categoria definita nella
legge n.457/1978 con le eventuali maggiori specificazioni
o limitazioni contenute negli strumenti urbanistici generali
o nei regolamenti edilizi. Di seguito si riporta la nozione
d'ogni categoria d'intervento con un'elencazione esemplificativa
dei lavori ammissibili.
- Manutenzione ordinaria (lett. a), art. 31, legge n.457/1978).
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Dalla definizione di legge sopra riportata si deduce che gli
interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni
di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura
degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari
per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con
materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristica
della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli
elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso
opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.
A titolo esemplificativo, sono compresi nella manutenzione
ordinaria i seguenti interventi:
- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative
opere di finitura e conservazione;
- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto
idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche
e nere);
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza
modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e
colori;
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura
senza modifiche ai materiali;
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate
per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
- riparazione recinzioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con
serrande, senza modifica della tipologia di infisso;
- Manutenzione straordinaria (lett. b), art. 31, legge n.457/1978).
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.La
manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche
di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica
finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso
corrente l'edificio e le singole unità immobiliari,
senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica
preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria
e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde
quindi al criterio dell'innovazione nel rispetto dell'immobile
esistente.
A titolo esemplificativo, sono compresi nella manutenzione
straordinaria i seguenti interventi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con
serrande, con modifica di materiale o tipologia d'infisso;
- realizzazione ed adeguamento d'opere accessorie e pertinenziali
che non comportino aumento di volumi o di superfici utili,
realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche,
impianti d'ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari
senza alterazione dei volumi e delle superfici;
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino
lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi;
- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote
d'imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai
preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia
dell'unità immobiliare;
- realizzazione d'elementi di sostegno di singole parti strutturali;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
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5. Spese che danno diritto alla detrazione
e detrazione d'imposta
Come già precisato le spese sostenute, rispettivamente,
nei periodi di imposta 1998 e 1999 per la realizzazione degli
interventi elencati nel paragrafo precedente, e rimaste effettivamente
a carico, danno diritto ad una detrazione del 41 per cento
dall'Irpef dovuta per gli stessi anni e l'importo massimo
delle suddette spese, sul quale è possibile calcolare
la detrazione, non può superare, per ciascun avente
diritto, il limite complessivo di 150 milioni per ogni unità
immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi. Ai
fini della imputazione delle spese di cui trattasi la disposizione
in commento fa riferimento alle spese sostenute e, quindi,
al criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo
al loro effettivo pagamento. Il momento del pagamento può
anche cadere in un periodo d'imposta diverso, antecedente
o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è
emessa la fattura. Al riguardo si precisa che, relativamente
agli interventi eseguiti sulle parti comuni d'edifici residenziali,
in altre parole su unità immobiliari residenziali di
proprietà di uno dei soggetti di cui all'articolo 5
del Tuir, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta,
la data in cui l'amministratore o altro soggetto incaricato
procede al pagamento delle spese. Resta fermo, ovviamente,
relativamente alle parti comuni, che ciascun condomino può
calcolare la detrazione tenendo conto delle sole quote effettivamente
pagate al condominio entro la fine del periodo d'imposta.
Così, ad esempio, se il pagamento delle spese da parte
dell'amministratore è avvenuto nel corso del 1998,
ciascun condomino, con riferimento al periodo d'imposta relativo
a detto anno, può calcolare la detrazione sulla parte
di spese dal medesimo versate a tale titolo, in base alla
ripartizione millesimale e alla delibera assembleare. In tal
modo rilevano i versamenti eventualmente anticipati nel 1997
per consentire all'amministratore di procedere nel 1998 al
pagamento delle spese per gli interventi effettuati, mentre
restano escluse le quote non versate dal condomino entro il
31 dicembre 1998 anche se l'amministratore ha provveduto al
pagamento.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione, nel limite
già esposto, rientrano le spese per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto di materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti
pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie
di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione
degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di
attuazione delle disposizioni in esame.
Non rientrano, invece, tra le spese che danno diritto alla
detrazione, gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni,
scoperti di conto corrente, ecc) eventualmente stipulati per
sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio,
né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei
mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.Una
considerazione va svolta con riferimento alla disposizione
contenuta nell'art. 23 della legge n. 392 del 1978, la quale
prevede che, in caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione
su immobili concessi in locazione, il proprietario ha diritto
a ripetere all'inquilino il 5 per cento l'anno quale interesse
legale. Al riguardo va precisato che tale previsione non esplica
alcun effetto ai fini del limite di 150 milioni. Infatti,
l'importo imputato all'inquilino entra a comporre il canone
di locazione, che il proprietario, osservando le disposizioni
contenute nell'articolo 129 del Tuir assoggetta a tassazione
quale reddito del fabbricato.La detrazione spettante va ripartita
in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese
e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa,
il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione
spettante in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione,
in base all'articolo 2 del regolamento di attuazione, è
effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi
relativa l'anno in cui sono sostenute le spese. L'importo
della quota di detrazione spettante per ciascun periodo d'imposta,
non fruito in uno degli anni perché superiore all'imposta
dovuta per lo stesso anno, non può essere cumulato
con la quota spettante per un altro periodo d'imposta, non
può essere richiesto in diminuzione dalle imposte dovute
per l'anno successivo e non può essere richiesto a
rimborso, né utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In base a quanto disposto dal
comma 7 dell'articolo 1 in esame, in caso di vendita dell'unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi
elencati nel paragrafo precedente, le quote di detrazioni
non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano
per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare. In pratica, il legislatore
ha voluto stabilire che in caso di vendita dell'unità
immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o
di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli
periodi d'imposta la detrazione, invece di rimanere attribuita
al soggetto che ha posto in essere gli interventi si trasferisca
all'acquirente. La realizzazione degli interventi, aumentando
il valore dell'immobile ne ha influenzato il prezzo di acquisto
ed ha comportato una traslazione dell'onere economico sostenuto
per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento
delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà.
Tenuto conto della finalità perseguita dal legislatore,
al fine di evitare che situazioni analoghe abbiano un diverso
trattamento fiscale, che si tradurrebbe in una discriminazione
di alcuni tipi di passaggi di proprietà, si deve ritenere
che, bench il legislatore abbia utilizzato il termine "vendita"
la disposizione possa trovare applicazione in tutte le ipotesi
in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle
cessioni a titolo gratuito. Pertanto, anche in caso di decesso
del contribuente la detrazione che non può essere più
fruita dal deceduto si trasmette agli eredi del contribuente
deceduto ed in caso di donazione è attribuita al donatario.
Analoghe considerazioni non possono essere svolte nell'ipotesi
in cui la detrazione spetti al detentore dell'immobile (ad
esempio, l'inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso
continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione
cessa, mentre la detrazione stessa non si trasmette agli eredi.
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6. Cumulabilità con altre agevolazioni.
Per espressa previsione normativa, gli effetti derivanti dalle
disposizioni in esame sono cumulabili con le agevolazioni
già previste per gli immobili oggetto di vincolo ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni,
ridotte nella misura del 50 per cento. Al riguardo si precisa
in primo luogo che il termine "ridotte" risulta
riferito alle "agevolazioni" e pertanto la riduzione
al 50 per cento riguarda evidentemente le agevolazioni previste
per gli immobili vincolati ai sensi della citata legge n.
1089 del 1939. Inoltre, si deve ritenere che il legislatore
abbia inteso richiamare le altre agevolazioni per gli immobili
storici e artistici già previste in materia di Irpef
(non quelle disposte ai fini di altre imposte) e ciò
al solo fine di ridurre al 50 per cento l'importo spettante
per le agevolazioni medesime.Si deve ritenere, pertanto, che
il principio della riduzione al 50 per cento sia applicabile
soltanto alle agevolazioni previste per gli immobili storici
e artistici e non ad altre agevolazioni come, ad esempio alle
spese di deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori
di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite
capacità motorie, che costituiscono spesa sanitaria
che dà diritto ad una detrazione ai sensi dell'art.
13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, anche se talune di
esse potrebbero essere comprese contemporaneamente nell'intervento
relativo al superamento delle barriere architettoniche. Per
quanto riguarda le altre agevolazioni vigenti in materia di
immobili vincolati in materia di Irpef queste sono contenute,
in generale, nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera g), del
Tuir. La citata disposizione prevede, infatti, quale onere
che dà diritto ad una detrazione d'imposta, le spese
sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione
o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, nella misura rimasta a carico.
Va, inoltre, sottolineato che l'articolo 12, comma 2, della
stessa legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che il contributo
eventualmente concesso ai soggetti danneggiati per effetto
degli eventi sismici verificatisi nel settembre e nell'ottobre
1997 nelle regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare
di Iva pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto
e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche
professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione
degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati,
non preclude il diritto a fruire della detrazione del 41 per
cento in commento, pertanto, le spese si considerano interamente
sostenute, benché sia concesso un contributo a fronte
del sostenimento delle stesse. È appena il caso di
precisare che, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni,
etc. per l'esecuzione degli interventi di cui al paragrafo
3, tali contributi devono essere sottratti interamente dalle
spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione
in quanto, come è stato precisato, le spese che rilevano
ai fini di che trattasi sono quelle rimaste effettivamente
a carico. Qualora i contributi in questione siano erogati
in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente
fruisce della detrazione, si applica la disposizione di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, che prevede
l'assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite
a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito
della detrazione in periodi d'imposta precedenti.
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7. Adempimenti richiesti dal regolamento
di attuazione per fruire della detrazione
Come già precisato, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
emanato in forma di regolamento sono state dettate le modalità
di attuazione delle disposizioni in rassegna. Rispettando
le prescrizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 1, le
modalità di attuazione contengono, altresì,
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento
delle banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione
fiscale e contributiva, in altre parole mediante l'intervento
delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza
delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi
19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni e integrazioni e fissano alcune cause di decadenza
dal diritto alla detrazione d'imposta.L'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di attuazione stabilisce che
per fruire della detrazione i contribuenti devono trasmettere,
mediante raccomandata, al Centro di servizio delle imposte
dirette e indirette, una comunicazione concernente la data
in cui avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo
approvato con decreto dirigenziale. Tale decreto, che contiene
anche l'individuazione dei centri di servizio competenti a
ricevere la comunicazione, è pubblicato in gazzetta
ufficiale unitamente al regolamento stesso. A norma dello
stesso comma 1, per i lavori iniziati prima dell'entrata in
vigore del regolamento, che, come tutti gli atti pubblicati
nella gazzetta ufficiale entra in vigore decorsi 15 giorni
dalla data della sua pubblicazione, la comunicazione va effettuata
entro 40 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
Il modulo per effettuare la comunicazione è reperibile
gratuitamente presso gli uffici delle Entrate e presso di
quelli del Territorio. Va precisato che, in base allo stesso
articolo 1, comma 1, lettera a), al modulo, che deve recare
i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori
(rilevabili dai certificati catastali o dagli atti di acquisto)
o gli estremi della domanda di accatastamento, vanno obbligatoriamente
allegati in fotocopia:
1. le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè,
secondo la tipologia di lavori, la denuncia di inizio attività,
l'autorizzazione o la concessione. In merito alla corrispondenza
tra le categorie di intervento come definite all'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e il relativo titolo
abilitativo per l'esecuzione delle stesse, si rinvia a quanto
già esposto al punto 3.5, ribadendo la necessità
di operare il coordinamento tra la normativa nazionale e quella
regionale e comunale in merito alle diverse possibilità
di intervento ammesse o limitate all'interno degli strumenti
urbanistici e nei regolamenti edilizi. È sufficiente
inoltrare fotocopia della denuncia di inizio di attività,
dell'autorizzazione o della concessione edilizia. Nel caso
della manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo
abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle
parti comuni, è sufficiente inoltrare quanto indicato
al successivo punto 4;
2. la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza
dei dati catastali. Per i fabbricati rurali che hanno perso
i requisiti di ruralità e non ancora accatastati in
forza dell'articolo 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997,
la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa
non appena presentata;
3. la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici relativa
l'anno 1997, se dovuta. Non va allegata la copia, ad esempio,
se la comunicazione è trasmessa dall'inquilino o dal
possessore che nel 1997 non era tenuto al pagamento dell'Ici
in quanto non possedeva l'immobile;
4. la fotocopia della delibera assembleare che ha approvato
l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono
la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale
relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi
di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali,
indicate al paragrafo 3. Qualora successivamente alla trasmissione
della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo
preventivato sia superato, è necessario spedire la
nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che
ha ricevuto la comunicazione e non va trasmesso nuovamente
il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già
presentato preventivamente;
5.la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione
dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile,
se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi.
La lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del regolamento prevede
l'attivazione della vigilanza in materia di sicurezza dei
cantieri. Dispone, infatti, che per fruire della detrazione
è necessario inoltrare preventivamente alla ASL, competente
nel territorio in cui si svolgono i lavori, una comunicazione
con raccomandata A.R., nella quale sono riportate le seguenti
informazioni:
a) ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
b) natura delle opere da realizzare;
c) impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità,
da parte dell'impresa, di aver adempiuto tutti gli obblighi
imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del
lavoro e in materia di contribuzione del lavoro;
d) data di inizio dei lavori.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento impone
al contribuente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DPR
29 settembre 1973, n. 600, di conservare ed esibire, a richiesta
degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali
comprovanti le spese di realizzazione degli interventi elencati
al paragrafo 3 e la ricevuta del bonifico bancario mediante
il quale è stato eseguito il pagamento. Se le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti
non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR
26 settembre 1972, n. 633, la prova delle spese può
essere costituita da altra idonea documentazione. Al riguardo,
è opportuno precisare che i documenti giustificativi
delle spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti
che intendono fruire della detrazione. In caso di spese sostenute
da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, le fatture
o ricevute devono essere a questi intestate e, in caso di
spese relative alle parti comuni, i documenti giustificativi
devono essere intestati al condominio. In base all'articolo
1, comma 1, lettera d), del regolamento, in caso di lavori
il cui importo complessivo supera la somma di lire 100 milioni,
va trasmessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguiti i lavori
il cui importo supera il predetto limite, anche una dichiarazione
di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto
negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da
altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. Tale
dichiarazione va comunque trasmessa all'ufficio che ha ricevuto
la comunicazione e non è necessario trasmettere nuovamente
il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già
presentato preventivamente.
L'articolo 1, comma 3, del regolamento stabilisce che per
fruire della detrazione è necessario che le spese siano
pagate esclusivamente mediante bonifico bancario dal quale
risulti:
- la causa del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto
a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per quanto riguarda il codice fiscale del beneficiario della
detrazione, si precisa che in caso di comproprietà,
con titolarità del diritto reale o di coesistenza di
più diritti reali, alla presenza di più soggetti
che intendono fruire della detrazione relativamente agli stessi
interventi, il bonifico deve recare l'indicazione del codice
fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione.
Per gli interventi realizzati da soggetti di cui all'articolo
5 del Tuir va indicato il codice fiscale del soggetto stesso
e di quello che provvede al pagamento. Per gli interventi
realizzati su parti comuni di edifici residenziali il bonifico
deve recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio
o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento,
nonché quello del condominio. L'articolo 3 del regolamento
prevede che ai fini dei controlli concernenti la detrazione,
le banche presso le quali sono disposti i bonifici devono
comunicare al centro di servizio competente a ricevere la
comunicazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello
di effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari
della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
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